2/11/2026

Ambiente

Agenti cancerogeni: nuova Direttiva Europea

Direttiva (UE) 2026/2450, del 21 ottobre 2026

Direttiva (UE) 2026/2450, del 21 ottobre 2026

“Direttiva (UE) 2026/2450 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2026, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro”.

Novità

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 ottobre 2026, Serie L, la Direttiva (UE) 2026/2450 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2026, che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione professionale ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione.

Obiettivi

Il provvedimento intende rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, aggiornando i valori limite di esposizione professionale alla luce delle conoscenze scientifiche e introducendo ulteriori misure di prevenzione.

La direttiva interviene anche sulle definizioni degli agenti pericolosi e sul campo di applicazione della disciplina, in coordinamento con il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Contenuti

Una delle principali novità riguarda l’inserimento, nell’allegato I della Direttiva 2004/37/CE, dei lavori che comportano esposizione a fumi di saldatura contenenti sostanze o miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B.

La modifica mira a chiarire gli obblighi di protezione in relazione a esposizioni che possono comprendere, tra gli altri, composti del cromo esavalente e del nichel.

Nuovi valori limite

La direttiva introduce inoltre nuovi valori limite per il cobalto e i suoi composti inorganici, pari a 0,01 mg/m³ per la frazione inalabile e 0,0025 mg/m³ per quella respirabile, con limiti transitori più elevati fino al 20 novembre 2032.

Per le miscele di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) viene stabilito un limite di 0,00007 mg/m³, misurato come benzo[a]pirene, con un regime transitorio fino al 20 novembre 2033 per specifici settori industriali.

Sono fissati anche valori limite per isoprene e 1,4-diossano, per il quale è previsto un limite biologico nelle urine, mentre vengono precisate le disposizioni relative al mercurio e ai suoi composti inorganici divalenti.

Prevenzione

Sul piano delle misure preventive, il testo ribadisce che i dispositivi di protezione individuale, in particolare quelli respiratori, devono essere utilizzati come ultima misura quando gli interventi tecnici e organizzativi non consentono di evitare o ridurre adeguatamente l’esposizione.

Viene inoltre riconosciuto ai lavoratori che indossano tali dispositivi il diritto a pause regolari in aree prive di rischio di contaminazione.

Struttura

La direttiva è composta da quattro articoli e un allegato, che modifica gli allegati I, III e III bis della Direttiva 2004/37/CE, intervenendo anche sui valori limite biologici e sulla sorveglianza sanitaria per l’esposizione al piombo.

Entrata in vigore

Gli Stati membri dovranno recepire le nuove disposizioni entro il 20 novembre 2028.

La direttiva entrerà in vigore il 19 novembre 2026, ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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Autore

Ecoricerche s.r.l.

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