GIOCATTOLI
MIGRAZIONE DELL'ALLUMINIO E DELLA FORMALDEIDE
Il Ministero dello sviluppo economico, con Decreto del 28 aprile 2020 (G.U. n.297 del 30/11/2020), ha modificato la normativa che disciplina la sicurezza dei giocattoli (d.lgs. n.54/2011), disponendo:
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la diminuzione del limite di migrazione dell’alluminio, in attuazione della Direttiva UE n.2019/1922;
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il nuovo limite di migrazione della formaldeide, in attuazione della Direttiva UE n.2019/1929.
ENTRATA IN VIGORE
Il decreto entra in vigore il 15 dicembre 2020.
AGGIORNAMENTO LIMITE DI MIGRAZIONE DELL'ALLUMINIO
In vigore dal 20 maggio 2021.
2.250 mg/kg | per il materiale del giocattolo secco, fragile in polvere o flessibile |
560 mg/kg | per il materiale del giocattolo liquido o colloso |
28.130 mg/kg | per il materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura |
NUOVO LIMITE DI MIGRAZIONE DELLA FORMALDEIDE
In vigore dal 21 maggio 2021 per i giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o negli altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca.
1,5 mg/l (limite di migrazione) | nei materiali polimerici per giocattoli |
0,1 ml/m3 (limite di emissione) | nel legno agglomerato con resine utilizzato |
30 mg/kg (tenore limite) | nei materiali tessili per giocattoli |
30 mg/kg (tenore limite) | nei cuoi e nelle pelli per giocattoli |
30 mg/kg (tenore limite) | nei materiali cartacei per giocattoli |
10 mg/kg (tenore limite) | nei materiali a base acquosa per giocattoli |
Aggiornamento al 2 dicembre 2020 del D.lgs. 11/04/2011 n° 54
Decreto Ministeriale 28/04/2020
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